13 febbraio 2025
Differenze tra RFID e altre tecnologie di identificazione nella raccolta puntuale dei rifiuti
L’applicazione della Tarip per la gestione dei rifiuti urbani impone ai comuni l’obbligo di identificazione di ciascuna utenza e di registrazione dei conferimenti, ai sensi del DM Ambiente del 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso). Tale necessità è finalizzata a garantire il calcolo corretto del tributo, in linea con il principio “chi inquina paga”.
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ToggleL’articolo 3 del Decreto Ministeriale sulla tariffa puntuale stabilisce che “l’identificazione delle utenze avviene mediante l’assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza”, indispensabile per l’individuazione certa e inequivocabile di ogni contribuente.
Ancora, l’articolo 5 definisce i requisiti minimi che devono essere rispettati dai sistemi di misurazione puntuale. In particolare, il Decreto stabilisce che l’identificazione dell’utenza debba avvenire in modo diretto e univoco, attraverso dispositivi elettronici integrati nei contenitori o nei sacchi per la raccolta, oppure con attrezzature fisse installate in appositi punti di raccolta.
L’identificazione dell’utente che deposita il rifiuto indifferenziato può essere realizzata tramite un codice a barre o un QR code, oppure per mezzo di un tag RFID per rifiuti, collocato sul contenitore o sul sacco dell’indifferenziato. Sia i codici a barre che i tag RFID sono associati in maniera univoca all’utente.
Applicare un’etichetta barcode o QR Code sul sacco e sul bidone è un’operazione semplice e dal costo molto contenuto. Tuttavia, questo tipo di codice presenta alcune criticità: è sensibile agli agenti atmosferici a cui è esposto, come sole e pioggia, tendendo a scolorirsi rapidamente. Inoltre, è facilmente soggetto a rottura, soprattutto quando è applicato sul sacchetto.
Al contrario, l’uso dei tag RFID nella raccolta differenziata comporta importanti vantaggi. Il tag RFID viene applicato al sacco come etichetta RFID adesiva o al bidone come hard tag RFID rigido. Si caratterizza per la lunga vita, l’impermeabilità e la resistenza agli agenti atmosferici, grazie ai materiali robusti di cui è composto: PVC, PPA (poliftalammide), ABS e nylon per gli hard tag RFID; PET flessibile per le etichette RFID.
La lettura avviene con un lettore RFID veicolare, montato sul mezzo della raccolta, oppure un lettore RFID indossabile, offrendo ampia flessibilità di scelta all’amministrazione comunale e alla società incaricata della raccolta dei rifiuti.
L’articolo 5 del DM sulla Tarip indica che la registrazione del numero dei conferimenti è eseguibile secondo diverse modalità: la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi, nella raccolta differenziata porta a porta; il monitoraggio degli accessi ai centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza; il conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata.
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